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Ordinanza — n. 13887/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against robbery convictions for lack of special low damage and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13887/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Stabile Angelo Alfio and Stabile Maurizio inadmissible, upholding their robbery convictions. The appellants argued for reduced sentences based on special low damage and generic mitigating circumstances, but the lower courts correctly rejected these claims due to the significant value of stolen items and the defendants' professional criminal conduct. The Court affirmed that the lower courts' factual assessments regarding the severity of the crime and the irrelevance of the confession were legally sound and not subject to review.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: The Court of Cassation holds that the mitigating circumstance of special low damage requires the prejudice to be negligible, and the denial of generic mitigating circumstances is reviewable only if the lower court's reasoning is contradictory or fails to address preponderant elements.

Parole chiave

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robbery conviction special low damage generic mitigating circumstances inadmissible appeal Corte di Cassazione furto aggravato furto di lieve entità alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 4 cod. pen.
Violazione dell'art. 62, n.
Art. 62 bis cod. pen.
Violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 546, comma 2 cod. proc. pen.
Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo Presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod.
art. 62 bis cod. pen
Violazione dell'art. 62 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu
Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero
Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv.
Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, 3ebali
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, Alba
Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017, Fondino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STABILE ANGELO ALFIO nato a CATANIA il 10/05/1971 STABILE MAURIZIO nato a CATANIA il 23/10/1976 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Catania del 18 ottobre 2013, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Stabile Angelo Alfio e Stabile Maurizio erano stati con- dannati alla pena di anni due di reclusione ed euro seicento di multa ciascuno in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625, nn. 2 e 5, cod. pen..

2. Gli Stabile, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità. 2.2. Violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha rilevato che la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. non può essere riconosciuta, tenuto conto del rilevante valore dei vari preziosi sottratti, come desumibile dal ver- bale di sequestro in atti. Alla luce dei predetti elementi, la Corte di merito ha osser- vato che il danno patrimoniale, sebbene non quantificabile, non era di speciale te- nuità. La pronuncia impugnata, quindi, sul punto appare correttamente allineata al co- stante dictum di questa Corte, secondo cui la concessione della circostanza atte- nuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo ri- guardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241;

Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). Il ricorrente si limita a censurare il logico iter motivazionale della sentenza, senza neanche illustrare adeguatamente le ragioni per le quali, nella fattispecie, il danno sarebbe di rilevanza economica minima.2. In ordine al secondo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motiva- zione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consi- derati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i nume- rosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, 3ebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;

Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Va richiamata altresì la giurisprudenza emessa in materia di circostanze atte- nuanti generiche, secondo cui tra gli elementi positivi, che possono suggerire la ne- cessità di attenuare la pena comminata per il reato, rientra la confessione spontanea, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza, quando essa sia contra- stata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi nel pren- dere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o pro- cessuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità dei coimputati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo (Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello, con motivazione logica, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce delle gravi modalità del reato, della spregiudicatezza e della professionalità nella condotta e dei precedenti specifici di entrambi gli imputati. La Corte territoriale ha altresì correttamente escluso la rilevanza della confessione, perché essa interve- t niva dopo l'arresto, quando le prove erano già state acquisite, per cui non contribuiva all'esatta ricostruzione dell'andamento dei fatti.

I rilievi difensivi non integrano precise carenze argomentative, in quanto consi-derano in modo parcellizzato gli elementi considerati rilevanti dall'organo giudicante, che invece, ha svolto una valutazione complessiva ed esauriente della vicenda crimi- nosa.

3. Per tali ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo Presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 15