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Ordinanza — n. 13885/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to discretionary sentencing power under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13885/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Vaccaro's appeal against the reduced suspended sentence inadmissible. The appellant argued the penalty was excessive, but the court affirmed that sentencing discretion falls within the trial judge's authority under Article 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 133 c.p.; The Court of Cassation holds that the determination of sentence within statutory limits is a broad discretionary power of the trial judge, requiring only a brief statement of evaluation unless the quantification constitutes mere arbitrage or illogical reasoning.

Parole chiave

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sentencing discretion Italian Penal Code suspended sentence Cassation appeal inadmissible appeal trial judge power procedural economy gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 4, cod. pen.
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sciacca del 25 novembre 2019, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n.
Art. 624 bis, cod. pen.
Art. 625, n. 2, cod. pen.
Art. 133, cod. pen.
Art. 546, comma 2, cod. proc. pen.
Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo Presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen..
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo
(Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
(Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S.
Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri
269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv.
Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese
La pena applicata non eccede la media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARO GIOVANNI nato a PARTINICO il 26/10/1979 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; RILEVATO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sciacca del 25 novembre 2019, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., ha ridotto a mesi quattro di reclu- sione ed euro cento di multa la pena, condizionalmente sospesa, inflitta a Vaccaro Giovanni in relazione al reato di cui agli artt. 624 bis e 625, n. 2, cod. pen..

2. Il Vaccaro, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al trattamento san- zionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Relativamente all'unica censura sull'entità eccessiva della pena irrogata, va pre- messo che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edit- tale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indi- cati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata non eccede la media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata, prevedendosi una pena mite e disponendosi riduzioni significative per la fattispecie tentata e le circostanze attenuanti generiche.

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo Presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo sposo Francesco Maria Ciampi D