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Ordinanza — n. 13881/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming motivation defects, ruling it is merely a re-litigation of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13881/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Cascio's appeal inadmissible for manifestly unfounded reasons regarding alleged motivation defects. The lower court had convicted Cascio of illegal electrical connection, noting he occupied the property without contesting the inspectors' findings or explaining his presence. The Supreme Court held that Cascio's arguments merely re-litigated the factual evaluation without providing new evidence to disarticulate the lower court's logical reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, c.p.p.; Art. 367, comma 1, c.p.p.: An appeal against a judgment for defects in motivation is inadmissible if the appellant merely re-litigates the facts and offers no new evidence capable of disarticulating the lower court's logical reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal defects in motivation re-litigation of facts manifestly unfounded criminal procedure code difesa penale eccezioni difensive altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, c.p.p.
Art. 367, comma 1, c.p.p.
Art. 546, comma 2, cod. proc. pen.
Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo Presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli
Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino
Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCIO GIOVANNI nato a CASTELVETRANO il 20/11/1964 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; . RILEVATO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 14 giugno 2018, con cui Cascio Giovanni era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 624 e 625 cod. pen..

2. Il Cascio, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, i giudici di merito hanno valutato in termini logici il materiale probatorio, sottolineando - in senso contrario ai rilievi di- fensivi - che il Cascio era autore dell'allacciamento illecito, in quanto occupava sta- bilmente l'immobile servito da energia elettrica tramite un collegamento abusivo e non formulava nessun rilievo o contestazione all'atto dell'arrivo dei tecnici verifica- tori; hanno chiarito che, a fronte dei predetti elementi, il Cascio non aveva fornito spiegazioni in ordine alla sua presenza nell'immobile e all'ipotizzata appartenenza dello stesso ad altro soggetto.

I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vizi della motivazione e del travisamento dei fatti, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (infedelmente rap- presentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333;

Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). Il ricorrente si limita a sminuire la valenza probatoria dei predetti plurimi ele- menti di fatto, non fornendo elementi utili a contrastare la tesi accusatoria, basata su argomentazioni immuni da censure o da vizi logici.

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo Presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Es osit?, Fr