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Ordinanza — n. 13880/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for omission of suspended sentence due to lack of statutory criteria fulfillment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13880/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Ignazio Casano's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Casano argued the lower court failed to substitute a suspended sentence, but the court found the appellate judgment sufficiently reasoned regarding the lack of statutory criteria under Article 133 of the Penal Code. Consequently, the court rejected the claim that the sentencing criteria were improperly applied.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The assessment of conditions for a suspended sentence must strictly adhere to statutory criteria, and a positive prognostic judgment cannot exist without reference to the indices defined in the law.

Parole chiave

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suspended sentence criteria omission of substitution prognostic judgment statutory indices inadmissible appeal court costs Cassa delle ammende esame di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
Art. 546, comma 2, cod. proc. pen.
Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo Presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen..
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853
(Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASANO IGNAZIO nato a MARSALA il 18/04/1974 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; RILEVATO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 20 giugno 2018, con cui Casano Ignazio era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione e di euro seicento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624, 625, n. 2, cod. pen..

2. Il Casano, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione con riferimento all'omessa sostituzione della pena detentiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine all'unico motivo di ricorso, va osservato che la valutazione della sussi- stenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio pro- gnostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescin- dere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853). Nella fattispecie, la Corte di appello ha fornito congrua ed adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicazione della sanzione sostitutiva richiesta dall'im- putato. I rilievi difensivi non integrano precise carenze argomentative, a fronte di una valutazione complessiva ed esauriente della vicenda criminosa dell'organo giudi- cante.

2. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo Presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo sposito Francesco Maria