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Ordinanza — n. 13877/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13877/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13877/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALKANOVIC SERGIO nato a MILANO il 14/09/1990 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Roma ha applicato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro quattrocento di multa nei confronti di Sal- kanovic Sergio in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624 bis, 625 cod. pen. ed altro. Il Salkanovic, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, per omessa motivazione.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13877/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Roma ha applicato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro quattrocento di multa nei confronti di Sal- kanovic Sergio in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624 bis, 625 cod. pen. ed altro. Il Salkanovic, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, per omessa motivazione.

Parole chiave

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sanzione penale riduzione della pena adeguamento della pena attenuazione libera della pena licenziamento per furto remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Roma ha applicato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALKANOVIC SERGIO nato a MILANO il 14/09/1990 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Roma ha applicato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro quattrocento di multa nei confronti di Sal- kanovic Sergio in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624 bis, 625 cod. pen. ed altro. Il Salkanovic, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, per omessa motivazione.

2. Il ricorso è basato su un motivo non proponibile in sede di legittimità. È inammissibile, infatti, il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgi- mento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). Peraltro, il ricorrente si limita ad indicare in termini del tutto generici il presunto vizio motivazionale.

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con con- seguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa nella presentazione del ricorso e della natura della sentenza impugnata (patteggiamento) - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.2 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo Presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo EspoZt Francesco Ma