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Ordinanza — n. 13851/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on aggravated robbery charges due to lack of merit and procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13851/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Osmanovic Elvisa and Osmanovic Jupo inadmissible, ruling that the arguments lacked merit. The defendants challenged the conviction for aggravated robbery in joint commission, citing insufficient reasoning and disproportionate sentencing. The court rejected these claims because the appeals did not address substantive issues and were procedurally barred.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: Appeals must address substantive merits; inadmissible appeals lacking merit or failing to comply with procedural requirements are rejected without examination of the underlying facts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility aggravated robbery conviction joint commission liability procedural merit review Italian Court of Cassation

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla dicniai-a: ;i m un e i a dei ricorrenti, ai sensi deli'art. 616, c.e.p, :.j"2i procedimento e della somma ci: aura ammende, tenuto conto della circoslanz ci dei motivi di impugnazione, C coris-,=2i-i;:e di ; in-imuni da colpa nelle determinnziiie dnILH evtr e ri narnmissibilità (cfr.
Art. 617 c.p.p.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OSMANOVIC ELVISA (CUI 01FYPLK) nato a MONSELICE il 01/05/1983 OSMANOVIC JUPO (CUIO1VYAN5) nato a CARRARA il 01/11/1983 avverso la sentenza del 21/05/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; ••nn• FATTO E DIRHi 1. Con la sentenza di cui in ei ppello di Milano confermava la sentenza con cui Hiiianio, in data 2.5.2018, aveva condannato Osniiancivic CH visa, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in e re l'urto aggravato in concorso loro in rubrica ascritto 2. Avverso ia senter:za1eliac e cui chiedono l'annullamento, hanno propostici e entrambi gli imputati, con un enco ano SU motivi comuni, lamentando vizo di motivazione i e da.c.---nisiazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, ritenuo adeguato alla gravità del fatto.

3. I ricorsi vanno clichlarati nm ::orrenti svolgono rilievi di merito suila dosirnetri.7: nabili in sede di legittimLd 4. Alla dicniai-a: ;i m un e i a dei ricorrenti, ai sensi deli'art. 616, c.e.p, :.j"2i procedimento e della somma ci: aura ammende, tenuto conto della circoslanz ci dei motivi di impugnazione, C coris-,=2i-i;:e di ; in-imuni da colpa nelle determinnziiie dnILH evtr e ri narnmissibilità (cfr. Corte Costituzion--_,, , i H,iia dichiara inammissibili l r oagamento delle spese processua e de ii t della cassa delle ami-i-ieri:i:1n Così deci, Il C