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Ordinanza — n. 13844/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to merit-based grounds and lack of specific argumentation against lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13844/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on generic merit-based criticisms rather than specific legal errors. The appellant argued for a reduction in sentencing by reclassifying aggravating circumstances as generic mitigating ones, but failed to provide a reasoned critique of the appellate court's specific reasoning. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616, c.p.p.; Art. 364, c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal errors; generic criticisms of the merits or mere repetition of arguments already rejected by the appellate court render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal generic merit criticism lack of specific argumentation repetition of rejected grounds procedural costs award

Disposizioni normative citate

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Art. 616, c.p.p.
Alla dichiarazione di inamrns;biii -L,, - ia condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p. le spese del procedimento e della somma di euro 30 cia cassa delle ammende, tenuto conto deiia circostanza ci :nammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente ch .
Art. 364, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSCANO ANGELO nato a CATANIA il 24/04/1975 avverso la sentenza del 11/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E 1. Con la sentenza di cui in 7..prte di appello di Catania riformava in senso favorevoie qtato limitatamente alla determinazione dell'entità del traltarrient J sanzionatorio la sentenza con - cui il tribunale di Catania, in data 13,6.2u1-1, aveva condannato Toscano Angelo alla pena ritenuta di giustizia; ione al reato di cui agli artt. 81, cpv.,624, 625, co. 1, n.

2) e n. 7, rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della ccrn territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto er cassazione l'imputato, lamentando, violazione di 'eque e O motivazione, in punto di inadeguata valutazione deiie : da parte della corte territoriale, di dosimetria deiisi pena .1. • ,recato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche cczr. :e di prevalenza, invece che di equivalenza rispetto alle ritenute c., ce:t e aggravanti.

3. Il ricorso va dichiarato nammissirc Hr ::erché fondato su censure di merito e generiche, non sci-utindOT T' sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, nella pedisseciva crune di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese -::rte di merito, con la cui motivazione il ricorrente in reOn Qiita dovendosi, pertanto, le stesse cons derare n0:1 —..7mta apparenti, in quanto omettono di assuivere o joa critica argomentata avverso la sentenza oggetto p/o -irnis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710) 4. Alla dichiarazione di inamrns;biii -L,, - ia condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p. le spese del procedimento e della somma di euro 30 cia cassa delle ammende, tenuto conto deiia circostanza ci :nammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente ch . li't.Lirrio immune da colpa nella deterrn:nd.zic - e delle : ammissibilità (cfr. Corte Costituzione:e, n. dichiara inamrnisstile il ricorso e al pagamento delle spese processuali tremila in favore della cassa delle ammende. Co