Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to inadmissible re-evaluation of facts and evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued that the lower court improperly re-evaluated evidence and facts, but the Court held that such re-evaluation is precluded in cassation proceedings. Consequently, the Court ruled that the appellant cannot challenge the factual findings made by the trial and appellate courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the facts or evidence; appeals based on inadequate assessment of trial findings are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZILLOTTI ANTONIO nato a ROGGIANO GRAVINA il 11/07/1954 avverso la sentenza del 13/03/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRLI-I-O 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catanzaro riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato, la sentenza con cui il tribunale di Cosenza, in clata .-ie.i,4.2017, aveva condannato Lanzillotti Antonio alla pena ritenuta di eiustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.
2. Avverso la sentenza della nord' territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto r Cia-TCii per cassazione l'imputato, lamentando, vizio di moUvazH3ne. di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da Darle Oelio co;-te territoriale.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile ; er le seguenti ragioni. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla 46 del 2006, resta non deducibile nei giudizio di legittimità ti-J:.,,..isarnento dei fatto, stante la preclusione per la Corte di cassulc...e di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processu,aL !ella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che sa i iaa inera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione dei cc pendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Caaaazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di ittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi Ji pr e aLati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex ama sa sez.
VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 1852_1 dei il , rJ8, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012 Rv. 25 Cassa Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).
4. Alla dichiarazione di inamrnaisia la la condanna del ricorrente, ai sensi deliri-t. 616, cip.a.,a a e aie spese del procedimento e della somma di euro 3000, do a uelia cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidenaa inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di riterarr rrrst'utimo immune da colpa /bs- nella determinazione delle evidenzia:le .- gic.)ni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 dei 13.6.»3.:3.._;) dichiara inammissibile il ricorso e cmnJ ei l ricorrente al pagamento delle spese processuali e de;e »._11. -0 tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il Tvl. 2 .2 1 Il Consigliere Estensore , DEPOSITATA