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Ordinanza — n. 13841/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13841/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13841/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELILLO ANGELO nato a AVELLINO il 15/01/1977 avverso la sentenza del 01/02/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epic o corte di appello di Napoli confermava la sentenza con cui il trih co Ji Avellino, in data 2.5.2016, aveva condannato ivlelilio Angeio oro osa ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agii co. 1, n.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13841/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, violazione di legge e di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle o.osize processuali, ai fini dell'affermazione di responsabilità del ,:_,venuto; di ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, co. 1, n.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELILLO ANGELO nato a AVELLINO il 15/01/1977 avverso la sentenza del 01/02/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epic o corte di appello di Napoli confermava la sentenza con cui il trih co Ji Avellino, in data 2.5.2016, aveva condannato ivlelilio Angeio oro osa ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agii co. 1, n.

2) e n. 7, c.p., in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, violazione di legge e di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle o.osize processuali, ai fini dell'affermazione di responsabilità del ,:_,venuto; di ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, co. 1, n.

2) e n. 7), c.p.; al mancato riconoscimento delle circos e attenuanti di cui agli artt. 62, n.

4) e 62 bis, c.p..

3. Il ricorso va dichiarato inm:- . ir.-i-ché fondato su censure di merito e generiche, non scruti...i_ .-a's_a sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, nella pedisseciva :.one di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese io L, eorte di merito, con la cui motivazione il ricorrente in realtà non •s- cardi-onta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non soecir.chesoltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere ia tia.aaf. Jiuna critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso u ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

Quanto ai motivo relativo 2:LA rria.i2 2hcessione delle circostanze - attenuanti generiche, esso dei tutto generico, ma si appalesa anche_ c.n o cmi duci0ile, pertanto, per la prima voita in sede di icg 4. Alla dichiarazione di inamrr.s, la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., ci paga: o .:elle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a iella cassa delle ammende, tenuto conto neiia circostanzi? .::- aaminissibilità dei motivi di írnpugnazione„ non consente s, 2st'ullimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.200I). P.Q.ivi. dichiara inammissibile il ricorso e condaLi,a il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14.12.2021. Il Consigli Estensore Il Pr9,i),n,v., DEPOSITATA IN