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Ordinanza — n. 13840/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to merit-based grounds and generic legal criticisms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13840/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on merit-based arguments rather than legal errors. The appellant challenged a lower court's decision to acquit him of voluntary injury charges due to prescription, citing inadequate fact-finding and missing statutory non-punishment grounds. The court rejected these claims as generic and repetitive, ruling that such substantive disputes belong to the trial court's domain.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be based on violations of law or procedural defects; merit-based criticisms and generic legal errors are inadmissible at the cassation level.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal merit-based grounds generic legal criticism cassation procedure voluntary injury prescription

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Alla dichiarazione di inarnri-H condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p..
Art. 360 c.p.p.
Art. 131 bis c.p.
,)essuali da - parte della corte territoriale; di insussistenza degli ci erc costitutivi del reato di lesioni personali volontarie e di mancata ei.A.--iiicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/11/2017
Cass., Sez. 2, n. 277710
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2030

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGIO ANTONIO nato a COLLIANO il 12/06/1970 avverso la sentenza del 11/10/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E D1R1-1-1-0 1. Con la sentenza di cui in e.pigrare corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza con cui il ti- bunale di Salerno, in data 14.11.2017, aveva condannato Giorgio Antonio alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei dan i C fl ti da reato in favore delle costituite parti civili, in relazione ai reati r. rubrica ascrittigli, dichiarava non doversi procedere nei confronti del suddetto Giorgio in ordine ai delitti di lesioni personali volontarie e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, così diversamente AuaHri , ratto di cui al capo B) dell'imputazione, perché intervenuta prescrizione, confermando le relative staluizion, 2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso oer cassazione l'imputato, lamentando, violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risuilta.-, eH. ,)essuali da - parte della corte territoriale; di insussistenza degli ci erc costitutivi del reato di lesioni personali volontarie e di mancata ei.A.--iiicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis. c.p.

3. Il ricorso va dichiarato inamrnss:i1LL erché fondato su censure di merito e generiche ; non scr cLor i. o. sede di legittimità, che si risolvono, peralLo; in parte Teciva reiterazione di quelle già dedotte in appello e puriLJal:-,- ei:L c ,ttese dalla corte di merito, con la cui motivazione il ricorrente in cecità non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non pei2che ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere i ['unzione di una critica argomentata avverso la senteuz:-. i ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/i.:7/2 .1'.: o. 277710).

4. Alla dichiarazione di inarnri-H condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p.. cc poco cile spese del procedimento e della somma T euro 30C., e;la cassa delle ammende, tenuto conto della circostco cci - .ammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente o cc snItimo immune da colpa nella determinazione delle 000iOO cc di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 dei 13.6.2ù30), nonché, conformemente alle richieste formulate dalle parti civiii ri,eiia memoria in atti depositata, alla rifusione delle spese di rappr-i.,_i za e difesa sostenute nel presente giudizio dalle pari_ in complessivi euro 1650,00 oltre accessori di i ..izicine delle stesse'In favore dell'avv.

Enrico Giovine. che si P. N', dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della san-i:i-e euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanne, :icorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa •tie nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi curo 1650,00 oltre accessori di legge, con attribuzione delle stesse inuore deil'avv. Enrico Giovine, che si dichiara antistat