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Ordinanza — n. 13836/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion of re-evaluating factual findings by the Supreme Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13836/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of criminal liability and damages, arguing the appellate court inadequately evaluated procedural evidence. The court rejected this, citing established jurisprudence that the Supreme Court cannot re-evaluate factual findings or reinterpret evidence already assessed by the trial and appellate courts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: The Supreme Court is precluded from re-evaluating the factual findings made by the courts of first and second instance, rendering appeals based on inadequate assessment of evidence inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
preclusion of cassation review re-evaluation of factual findings inadmissibility of appeal interpretation of evidence procedural preclusion

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n.
Art. 616, c.p.p.
segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al paga..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. VI, 22/01/2014, n. 10289
Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018
Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012
273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012 ; Rv.
Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019
253099 Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO GIACOMO nato a FAVARA il 25/07/1970 avverso la sentenza del 07/05/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza con cui il tribunale di Caltanissetta, in data 13.1.2017, aveva condannato Di Stefano Giacomo alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni deityanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte di appello, ai fini dell'affermazione di responsabilità.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il Lravisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è p,'‘:±cluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli element cli im. 'mutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex piuri,7713„ —;11ss., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/ 2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012 ; Rv. 253099 Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità. segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al paga.. ,CD delle spese del procedimento e della somma di euro 3000; 00 a fav2r2 della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'ev(V±1- ',:e inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziale ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). dichiara inammissibile il ricorso e coi-icianna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de