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Ordinanza — n. 13834/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding factual reinterpretation by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13834/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of extortion. The appellant argued the lower court committed a logical error in evaluating evidence, but the Court ruled that such factual reinterpretation is precluded in the final review stage. Consequently, the Court refused to re-evaluate the proof compiled by the trial judges, ordering the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: The Court of Cassation is barred from re-evaluating the evidence assessed by the trial court, rendering arguments based on factual reinterpretation inadmissible.

Parole chiave

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factual reinterpretation preclusion of cassation extortion conviction inadmissible appeal procedural costs minaccia nel diritto penale revisione della sentenza penale allegazioni contraddittorie di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n.
Art. 616, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289
ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez.
Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018
10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv.
Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012
Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012.
Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019
253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VECE FRANCESCO nato a TARANTO il 29/10/1955 avverso la sentenza del 08/04/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza con cui il tribunale di Cosenza, in data 19.12.,2016, aveva condannato Vece Francesco alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex art. 612, co. 2, c.p., in rubrica ascrittigli al capo A) dell'imputazione, commesso in danno di Martinuzzi Gian Pietro.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, vizio di motivazione, in punto di manifesta illogicità nella valutazione delle risultanze processuali operata dalla corte territoriale 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, infatti, è : -,7.-r±ciuso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve iu una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217;

Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012. Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

4. Alla dichiarazione di inammissibililà ; segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagame:- .:o delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). Non possono, infine, essere prese in considerazione le osservazioni e le richieste formulate dalla parte civile nella memoria del 10.12.2021, in quanto tardivamente presentata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14.12.2021. Il Consigliere Estensore Il Prlden