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Ordinanza — n. 13832/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13832/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13832/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNUZZO DARIO nato a PALERMO il 07/01/1979 avverso la sentenza del 26/02/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il tribunale di Palermo, in data 13.2.2018, aveva condannato Iannuzzo Dario alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 477, 489, c.p., in rubrica ascrittog li.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13832/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancata applicazione del disposto dell'art. 49, co. 2, c.p.; di ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato per cui si procede; di mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 100, co. 12, c.d.s.; di mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, C.p.

Parole chiave

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revisione in materia penale contravvenzione alla circolazione soppressione di documenti tenuta insufficiente degli atti guida nonostante revoca della patente riapertura della pratica
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNUZZO DARIO nato a PALERMO il 07/01/1979 avverso la sentenza del 26/02/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il tribunale di Palermo, in data 13.2.2018, aveva condannato Iannuzzo Dario alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 477, 489, c.p., in rubrica ascrittog li.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancata applicazione del disposto dell'art. 49, co. 2, c.p.; di ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato per cui si procede; di mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 100, co. 12, c.d.s.; di mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, C.p.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q. M . dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14.12.2021. Il Consigliere Est re A DEPOSITiM. 7