Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic merit-based criticisms not scrutinized in this stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a partial reform of a lower court's sentence regarding gross negligence and sentencing severity, arguing for generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because they constituted generic merit-based criticisms that merely repeated arguments already dismissed on appeal without providing specific, reasoned arguments against the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: The Court of Cassation declares inadmissible appeals based on generic merit-based criticisms that fail to provide specific, reasoned arguments against the lower court's decision, as such arguments are not scrutinizable in this stage of legal review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALIERE GIUSEPPE nato a BRINDISI il 14/07/1993 avverso la sentenza del 20/05/2019 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato la sentenza con cui il tribunale di Brindisi, in data 6.2.2015, aveva condannato Cavaliere Giuseppe alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, con riferimento al reato ex artt. 482 e 477, c.p., di cui al capo A), violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento dell'ipotesi di falso grossolano, di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio e di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q. M . dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de