Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic factual grievances not suitable for this court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant argued that the Court of Appeal failed to adequately evaluate evidence regarding evasion and aggravated theft, but the court found these grievances to be purely factual and generic. Consequently, the court ruled that such arguments are not scrutinizable at the cassation level and represent a mere repetition of points already rejected in the appellate proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: The Court of Cassation declares appeals inadmissible when they rely on generic factual grievances or mere repetitions of arguments already rejected by the lower courts, as these do not constitute a specific, reasoned critique suitable for this level of jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFORE UMBERTO nato a VERCELLI il 01/02/1950 avverso la sentenza del 11/04/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato la sentenza con cui il tribunale di Asti, in data 6.2.2017, aveva condannato Laforè Umberto alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, con riferimento ai reati di evasione, di cui al capo F), e di tentativo di furto aggravato, di cui al capo D), vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte di appello, ai fini dell'affermazione di responsabilità, nonché con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di natura eminentemente fattuale e generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14.12.2