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Ordinanza — n. 13827/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to generic merit-based criticisms not scrutinable in this stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13827/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Lanzi Settimio and Benigni Francesco inadmissible, ordering them to pay procedural costs. The appellants challenged the lower court's sentencing and evaluation of evidence, alleging inadequate reasoning. The court rejected these claims because they constituted generic merit-based criticisms that were already addressed in the appellate decision and failed to provide the specific, argumentative critique required for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: Appeals based on generic merit-based criticisms or mere repetition of arguments already rejected in the appellate judgment are inadmissible as they do not constitute a specific, argumentative critique of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeals merit-based criticism cassation stage specific argumentation procedural costs allegazioni di persecuzione contraddittorie concorso materiale di reati motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 616, c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LANZI SETTIMIO nato a STRONCONE il 04/07/1954 BENIGNI FRANCESCO nato a FOIANO DELLA CHIANA il 10/06/1971 avverso la sentenza del 10/01/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il tribunale di Arezzo, in data 10.11.2016, aveva condannato Lanzi Settimio e Benigni Francesco, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati, loro in rubrica ascritti ai capi a) e b) dell'imputazione.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione, fondato su motivi comuni, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale e di determinazione dell'entità della pena irrogata nei loro confronti.

3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché fondati su censure, eminentemente di merito e generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione i ricorrenti, in realtà non si confrontano, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14.12.2021. Il ConsigIiertens