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Ordinanza — n. 13825/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic factual grievances and lack of specific argumentation against lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13825/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Hanxhari Gjergi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the second-instance judgment on grounds of insufficient reasoning regarding liability, aggravating circumstances, and sentencing, but the Court found these complaints to be merely factual and generic. The decision rests on the principle that such grievances amount to a mere repetition of arguments already rejected at the appellate level without providing a specific, reasoned critique of the lower court's actual motivation.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is based on generic factual grievances that merely repeat arguments already dismissed at the appellate level without offering a specific, reasoned critique of the lower court's motivation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic factual grievances lack of specific argumentation repetition of appellate arguments procedural costs and fine risarcimento per errore giudiziario motivi di cassazione diritto al risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HANXHARI G.JERG3 nato il 16/01/1984 avverso la sentenza del 12/04/2018 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Asti, in data 2.10.2013, aveva condannato Hanxhari Gjergi alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato di lesioni personali volontarie aggravate, in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, non avendo il giudice di secondo grado fornito adeguata risposta alle censure sollevate dalla difesa dell'appellante in punto di affermazione di responsabilità, di esclusione della ritenuta circostanza aggravante dei motivi futili e di dosimetria della pena.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di natura eminentemente fattuale e generiche, che si risolvono, peraltro, nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Ro i