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Ordinanza — n. 13824/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic re-evaluation of evidence and lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13824/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant sought to overturn a second-instance conviction for aggravated theft of electricity by requesting a generic re-evaluation of the trial record. The court rejected this request because the Court of Cassation cannot substitute its own assessment of evidence for that of the lower courts, as such reinterpretation falls outside the scope of a legitimacy review.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 625 c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the evidence or reinterpret the facts found by the court of appeal, limiting its review to violations of law and defects in reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal re-evaluation of evidence aggravated theft of electricity scope of cassation review procedural costs and fines danneggiamento d'impianti elettrici disturbo elettromagnetico risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 625 c.p.
Va, inoltre, evidenziato come la conclusione cui è pervenuta la corte territoriale appare conforme al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui costituisce furto aggravato, ai sensi dell'art. 625, co.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289
Cass., sez. IV, 20.10.2011, n. 47834
Cass., sez. IV, 20.10.2011, n. 47834, rv.
Cass., sez. IV, 22.12.2016, n. 3339
252458; Cass., sez. IV, 22.12.2016, n. 3339, rv.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICCIARDI NUNZIO VINCENZO nato a LICODIA EUBEA il 15/04/1969 avverso la sentenza del 05/04/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catania confermava la sentenza con cui il tribunale di Caltagirone, sezione distaccata di Grammichele, in data 23.4.2012, aveva condannato Licciardi Nunzio Vincenzo alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato di energia elettrica in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di appello ed alla sussistenza della contestata aggravante ex art. 625, co. 2, n. 2, c.p.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Ed invero con esso il ricorrente propone, peraltro del tutto genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289). Va, inoltre, evidenziato come la conclusione cui è pervenuta la corte territoriale appare conforme al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui costituisce furto aggravato, ai sensi dell'art. 625, co. 2, c.p., sub specie dell'uso di un mezzo fraudolento, l'allacciamento abusivo alla rete esterna dell'Enel mediante cavi per la sottrazione della energia elettrica, come quello realizzato nel caso in esame (cfr. Cass., sez. IV, 20.10.2011, n. 47834, rv. 252458; Cass., sez. IV, 22.12.2016, n. 3339, rv. 269013) 4.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del / procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, posto che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in R