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Ordinanza — n. 13823/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic factual grievances and lack of specific argumentation against lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13823/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marcello Lanaro's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Lanaro challenged the second-instance judgment on grounds including the qualification of attempted theft, the application of aggravating circumstances, and the denial of generic mitigating factors. The court rejected these claims because they were deemed generic factual complaints that merely repeated arguments already dismissed on appeal without providing specific, reasoned criticism of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3; Art. 616, c.p.p.: Appeals based on generic factual grievances or mere repetition of lower court arguments are inadmissible for lack of specific, reasoned criticism of the judgment's motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic factual grievances lack of reasoned criticism repetition of lower court arguments procedural costs and fine aggravamento della pena attenuazione della pena gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANARO MARCELLO nato a SALERNO il 06/02/1976 avverso la sentenza del 05/07/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Salerno confermava la sentenza con cui il tribunale di Salerno, in data 20.1.2017, aveva condannato Lanaro Marcello alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore delle costituite parti civili, in relazione al reato di furto aggravato, in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di affermazione della responsabilità del Lanaro, della mancata qualificazione del fatto in termini di tentativo di furto, di riconoscimento della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11), c.p. e di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, piuttosto che di equivalenza rispetto alla ritenuta circostanza aggravante 3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di natura eminentemente fattuale e generiche, che si risolvono, peraltro, nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 d&13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14.12.2021. Il ConsigliemEstensore Il Pr ren ? D EP OSI TATA IN