Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13822/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13822/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13822/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIORELLI MARIO nato a LOIANO il 21/01/1943 avverso la sentenza del 28/01/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Bologna confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Bologna, in data 30.3.2017, aveva condannato filaiorelli Mario aila pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex art. 582, c.p., in rubrica ascrittogli.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13822/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Bologna confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Bologna, in data 30.3.2017, aveva condannato filaiorelli Mario aila pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex art. 582, c.p., in rubrica ascrittogli.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIORELLI MARIO nato a LOIANO il 21/01/1943 avverso la sentenza del 28/01/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Bologna confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Bologna, in data 30.3.2017, aveva condannato filaiorelli Mario aila pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex art. 582, c.p., in rubrica ascrittogli.

2. Avverso ia sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in punto di affermazione della responsabilità del Maiorelli e mancata assunzione di una prova decisiva, consistente nell'same del teste Valentina Dolinscaia.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reati rientranti nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato sui vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p.. ma solo sui diversi vizi, di cui all'art. 606, co. 1, lett. a);

b) e c)„ c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.o.: inserito dall'art. 5„ co. 1„ dIgs. 6 febbraio 2018, n.

11. Del tutto generico, infine, a fronte eli una motivazione del tutto esaL:s', fpndit- su di unre.ftsrol- ii...i. o 'citazione, esente da vizi, delle dichiarazion: accusatorie dello raiL ocHe Scandellari Mario, appare il rilievo riguarciEìn!.e la inancala assur -,-;_prie di una prova, di cui viene solo dedotta: in maniera dei tutto assertivo. la decisività.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagarnene° delle spese del procedimento e cela somma di euro 3000,00 a avoe della cassa delle ammende, tenuto conto rieìo Pi-cosLanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, con consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpo neHo clf--!! E• 7?A:T ragioni di inammissibilità (cfr. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos ;.. rZ Il Consiglier DEPOSITATA IN CA