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Ordinanza — n. 13820/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to excessive generality and lack of appeal on probation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13820/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Bukary Abass inadmissible. The appellant argued regarding the reasoning on criminal intent and the refusal of probation, but the court found the first ground too generic and the second ground procedurally barred as probation was not appealed at the appellate level. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 368, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are excessively generic without specific criticism of the judgment, or if the court fails to address a point that was not the subject of the appeal at the appellate instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal excessive generality probation refusal procedural bar cassation costs sospensione della procedura di fallimento sospensione condizionale della pena dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 368, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUKARY ABASS nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 4 maggio 2021 la Corte d'appello di Palermo, riformava la sentenza con cui il Tribunale di Agrigento, il 22 aprile 2020, aveva condannato Bukary Abass, in concorso con altri, alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed C 20.000,00, rideterminando la pena in complessivi anni 1, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed C 4.000,00 di multa per effetto della riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. 309 del 1990; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ai due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; con il secondo motivo lamentava la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta inammissibile in quanto affetto da eccessiva genericità atteso il fatto che con esso il ricorrente non ha articolato alcuna specifica critica alla sentenza impugnata; che anche il secondo motivo risulta inammissibile atteso il fatto che la sospensione condizionale della pena non aveva formato oggetto dì gravame e che pertanto non ci si può lamentare della mancata concessione della medesima in sede dì appello; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,