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Ordinanza — n. 13818/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13818/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13818/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JEBALI MOHAMED nato il 03/05/2001 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 7 aprile 2021 la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza con cui il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, il 29 ottobre 2020 aveva condannato Jebali Mohamed alla pena di mesi 10 di reclusione ed C 2.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui deduceva l'erronea applicazione della legge con riferimento al riconoscimento della recidiva di cui all'ad, 99, comma 3, cod, pen. ed alla dosimetria della pena inflitta.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13818/2022 — snpen · Corte di Cassazione: ed alla dosimetria della pena inflitta.

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda errore nella commisurazione della pena recidiva nell'infrazione multa disciplinare all'avvocato riduzione della multa pena sproporzionata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JEBALI MOHAMED nato il 03/05/2001 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 7 aprile 2021 la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza con cui il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, il 29 ottobre 2020 aveva condannato Jebali Mohamed alla pena di mesi 10 di reclusione ed C 2.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui deduceva l'erronea applicazione della legge con riferimento al riconoscimento della recidiva di cui all'ad, 99, comma 3, cod, pen. ed alla dosimetria della pena inflitta.

Considerato che il ricorso è inammissibile; preliminarmente a ogni altra valutazione si rileva che il ricorrente ha depositato atto a sua firma con il quale ha espressamente dichiarato di rinunziare al presente ricorso; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il