Cassation appeal dismissed for excessive generality regarding lack of specific grounds for acquittal under Art. 129. Appeal declared inadmissible due to failure to specify reasons for non-punishment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Garubi Erind inadmissible due to excessive generality. The appellant argued the lower court failed to examine potential acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure but offered no specific reasons. The Court ruled that without concrete arguments linking the omission to specific non-punishment causes, the appeal violates procedural requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal challenging the lack of examination of non-punishment grounds is inadmissible if it lacks specific reasons explaining why the judge should have granted acquittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARUBI ERIND nato il 06/02/1991 avverso la sentenza del 29/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARIt dato avviso alle sarti• udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza del 29 giugno 2021 il Tribunale di Bari ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Garubi Erind la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed C 8.000,00 di multa; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata disamina circa eventuali elementi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen;
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto affetto da eccessiva genericità; che secondo il costante orientamento di questa Corte nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o Il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sez.
VI penale, 7 gennaio 2015 n. 250); che nel caso di specie il ricorrente non ha specificato alcun argomento di critica alla sentenza impugnata limitandosi a censurarne genericamente la motivazione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021 Il Co sigliere estènqpre i