Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of intent and absence of minor negligence in tax fraud case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court reasonably found the defendant's intent based on her role as legal representative of an irregular company. The court agreed that the defendant's false declaration was made to secure a significant economic benefit, thereby excluding the benefit of minor negligence under Article 131 bis of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay the cassation costs to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The benefit of minor negligence is excluded when the false declaration is aimed at securing a substantial economic advantage, and the appeal is inadmissible if the party did not act without fault in determining the cause of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALAURCHI MADDALENA nato a PIETRASANTA il 11/01/1989 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 26 maggio 2021 la Corte d'appello di Firenze in parziale riforma della precedente sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 13 novembre 2019/con cui Galaurchi Maddalena era stata condannata alla pena di giorni 15 di reclusione avendola ritenuta colpevole del reato di cui in epigraf, ammettendo la imputata al beneficio della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria determinata nella somma di € 11.250,00 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta affidandolo ad i due motivi di ricorso di seguito sintetizzati; che con il primo motivo ha lamentato, sotto il profilo del vizio di motivazione di violazione di legge, la affermazione della sussistenza in capo alla imputata del dolo necessario ai fini della integrazione del reato contestato; che con il secondo motivo la ricorrente si doleva della mancata applicazione in suo favore della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen..
Considerato che il ricorso è inammissibile; che, quanto al primo motivo, la Corte di Firenze ha ragionevolmente fondato i! giiirli7in di responsabilità suna circostanza che eccenrin la imputata i! legale rappresentante della "LanKa Marine Italia" S.p.A. la medesima era chiaramente consapevole della mancata regolarità previdenziale della società da lei amministrata; che, quanto cernnrIn motivo, è condivisibile la esclusione del beneficio di cui all'art. 131 bis cod. pen. alla luce della circostanza che la falsa dichiarazione rilasciata dalla imputata era finalizzata al conseguimento di un vantaggio economico di rilevante entità, tale pertanto da far escludere, stante la non finVI it.P77 di t-Aie vantaggin, la minima !Pcività de!!A rnndnttA pnctA (2'Prr2 dalla prevenuta; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevatn che nella fatticperie nnn ci iccictnnn PIPMPrIti pPr ritenere rhe «lA pArtP abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento flop. cpece prnrocciiali nnnrh6 della cnmnna Pgilitativampnto ficcata in C nno in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle CpPCP prnreccuali P riPliA gomma di C 3 CVNI,On in favnre della Cacca delle ammende. Così deciso in Roma, il