Cassation appeal dismissed for excessive generality due to lack of specific arguments regarding non-punishment grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Razzouk Zouhayr inadmissible due to excessive generality. The appellant challenged the first-instance sentence solely on the grounds of insufficient motivation regarding potential non-punishment factors under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, without specifying any concrete reasons. The Court ruled that such vague complaints are inadmissible under established case law unless accompanied by specific arguments explaining why the judge should have granted acquittal or discharge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal challenging the omission of motivation concerning non-punishment grounds is inadmissible for excessive generality unless the appellant specifies the particular reasons that should have led the judge to acquit or discharge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAZZOUK ZOUHAYR nato il 21/10/1989 avverso la sentenza del 13/07/2021 del TRIBUNALE di BERGAMO\ dato avviso alle partR udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza del 12 agosto 2021 il Tribunale di Bergamo ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Razzouk Zouhayr la pena di anni 3 di reclusione ed € 14.000,00; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata disamina circa eventuali elementi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen;
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto affetto da eccessiva genericità; che secondo il costante orientamento di questa Corte nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sez.
VI penale, 7 gennaio 2015 n. 250); che nel caso di specie il ricorrente non ha specificato alcun argomento di critica alla sentenza impugnata limitandosi a censurarne genericamente la motivazione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021 Il Csigliere et-ensdre c ., il