Italian court dismisses appeal for cessation due to excessive generality and lack of specific arguments against conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal for cessation inadmissible because the appellant failed to articulate specific arguments against the lower court's decision. The appellant merely criticized the motivation generically without addressing the confiscation of seized funds or the conviction itself. Consequently, the court ruled that the appeal was excessively generic and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal for cessation is inadmissible if it lacks specific arguments and is merely a generic criticism of the motivation, thereby failing to demonstrate that the party did not contribute to the inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EPAMINONDA EMILIANO nato a MILANO il 08/04/1974 avverso la sentenza del 24/03/2021 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza del 24- marzo 2021 il Tribunale di Monza ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Epaminonda Emiliano la pena di anni 1 di reclusione ed 1.800,00 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cessazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento con riferimento alla confisca del denaro in sequestro.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto affetto da eccessiva genericità; che nel caso di specie il ricorrente non ha articolato alcun argomento di critica alla sentenza impugnata limitandosi a censurarne genericamente la motivazione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021 Il Consigliere esterisore il Presid