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Ordinanza — n. 13812/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to personal signature by appellant violating mandatory defense representation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13812/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appellant's cassation appeal inadmissible because it was personally signed by the client rather than a registered defense attorney. The appellant had previously been convicted of a crime, and the appeal challenged a reduced sentence from the Court of Appeal of Ancona. The court ruled that the mandatory requirement for professional representation under Article 613 of the Code of Criminal Procedure rendered the appeal void, resulting in a declaration of inadmissibility and an order to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be signed by a registered defense attorney; personal signing by the party renders the appeal inadmissible unless the party acted without fault.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal signature requirement mandatory defense representation Code of Criminal Procedure procedural costs award imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze infrazioni riguardanti la canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Ciò posto, va osservato che l'art. 613 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Legge 23.6.2017 n. 103
La norma richiamata è stata così modificata nei termini richiamati dalla legge 23.6.2017 n. 103 ed è entrata in vigore in data 3.8.2017.
art. 613 cod. proc. pen
Ciò posto, va osservato che l'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHAN MUHAMMAD HUSSAIN nato a SWABI( PAKISTAN) il 01/01/1989 avverso la sentenza del 06/11/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la rel-azione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 29 gennaio 2018 la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza precedentemente emessa dal Tribunale di Macerata il 7 giugno 2016 con cui Khan Muhammad Hussain era stato condannato alla pena di anni 6 ed C 20.000 di multa, avendolo riconosciuto colpevole del reato ascritto, riducendo la pena complessivamente inflitta in anni 5, mesi 4 di reclusione ed C 18.000 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente eccependo la violazione della legge con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990.

Considerato che il ricorso è inammissibile; il ricorso risulta essere sottoscritto personalmente dalla parte. Ciò posto, va osservato che l'art. 613 cod. proc. pen. prevede, al primo comma, che l'atto di ricorso (nel giudizio di Cassazione), le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione e che davanti alla Corte le parti sono rappresentate dai difensori. La norma richiamata è stata così modificata nei termini richiamati dalla legge 23.6.2017 n. 103 ed è entrata in vigore in data 3.8.2017.

Di qui discende che il ricorso, risultando presentato personalmente dalla parte il giorno 14 ottobre 2019, e non da un difensore, è inammissibile ai sensi del primo comma dell'art. 613 cod. proc. pen; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021 Il Consigliere estenpre il