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Ordinanza — n. 13811/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded claim regarding sentencing paragraph qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13811/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesca Scala inadmissible, ruling it manifestly unfounded. The appellant argued that the lower court incorrectly applied Article 73, paragraph 5, of the D.P.R. 309/1990 instead of paragraph 1 regarding the defendant's conduct. The court held that no circumstances exclude the possibility of different conduct qualifying under different paragraphs depending on the subject and context, rendering the appeal's specific objection baseless.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible if manifestly unfounded, as the same conduct may qualify differently for different subjects based on the occasionality or complexity of the criminal activity.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded sentencing paragraph DPR 309 1990 Cassa delle ammende commisurazione della pena per traffico di stupefacenti aggravamento della pena individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 D.P.R. 309 del 1990
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; osserva la Corte che non sussiste alcuna circostanza che escluda, in linea di principio, che la medesima condotta contestata a più soggetti sia per uno ritenuta rientrare nell'ambito del comma 5 dell'art. 73 del D.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia Proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALA FRANCESCA nato a SAN GENNARO VESUVIANO il 09/05/1990 avverso la sentenza del 26/04/2021 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERMEdato avviso alle a i udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALA FRANCESCA nato a SAN GENNARO VESUVIANO il 09/05/1990 avverso la sentenza del 26/04/2021 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERMEdato avviso alle a i udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia Proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALA FRANCESCA nato a SAN GENNARO VESUVIANO il 09/05/1990 avverso la sentenza del 26/04/2021 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERMEdato avviso alle a i udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. del giorno 12 maggio 2021 il Tribunale di Lametia Terme ha applicato nei confronti di Scala Francesca la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed C 12.000,00 di multa, avendola ritenuta colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla circostanza che nei confronti del correo era stata emessa sentenza di condanna per la violazione dell'art. 73 comma 5 del D.P.R. 309 del 1990 e non già per la violazione del comma 1 del citato art. 73 del D.P.R. 309 del 1990 come nel suo caso.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; osserva la Corte che non sussiste alcuna circostanza che escluda, in linea di principio, che la medesima condotta contestata a più soggetti sia per uno ritenuta rientrare nell'ambito del comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. 309 del 1990 perché ad esempio del tutto occasionale, e per altro soggetto, invece, esulante rispetto a tale qualificazione in quanto inserita in più articolata attività delittuosa; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia Proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma