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Ordinanza — n. 13810/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for excessive generality due to lack of specific grounds regarding non-punishment causes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13810/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was excessively generic. The appellant challenged the first-instance judgment's failure to examine potential causes for non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure but offered no specific arguments. The Court ruled that without precise reasons indicating why the judge should have granted acquittal or dismissal, such complaints are inadmissible under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: A cassation appeal challenging the omission of motivation regarding causes for non-punishment is inadmissible for excessive generality unless accompanied by specific reasons explaining why the judge should have granted acquittal or dismissal.

Parole chiave

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excessive generality non-punishment causes omission of motivation cassation inadmissibility Article 129 Code of Criminal Procedure specific grounds requirement Article 444 Code of Criminal Procedure remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto affetto da eccessiva genericità; che secondo il costante orientamento di questa Corte nel giudizio definito ex art. 444 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto affetto da eccessiva genericità; che secondo il costante orientamento di questa Corte nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte di cassazione Sez. VI penale, 7 gennaio 2015, n. 250
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SADDI PAOLO nato a CAGLIARI il 06/04/1984 avverso la sentenza del 12/01/2021 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza del 12 gennaio 2021 il Tribunale di Cagliari ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Saddi Paolo la pena di anni 2 di reclusione ed C 1.800,00 di multa; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata disamina circa eventuali elementi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.;

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto affetto da eccessiva genericità; che secondo il costante orientamento di questa Corte nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Corte di cassazione Sez.

VI penale, 7 gennaio 2015, n. 250); che nel caso di specie il ricorrente non ha specificato alcun argomento di critica alla sentenza impugnata limitandosi a censurarne genericamente la motivazione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021 Il onsigliere estensore