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Ordinanza — n. 13807/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in plea bargain sentencing qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13807/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Brunno Salvatore inadmissible. The appellant challenged the sentencing qualification under Article 73, Paragraph 5 of the Decree of the President of the Republic No. 309 of 1990, arguing a legal error in the plea bargain sentence. The court ruled that such errors must be manifestly evident to be admissible, a standard not met here as the qualification was not clearly contradictory to the indictment.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.; The appeal against a plea bargain sentencing decision is inadmissible unless the legal qualification of the facts is manifestly erroneous and clearly contradicts the indictment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentencing manifest error standard legal qualification review Article 73 DPR 309 imputazione per reati di stupefacenti sentenza penale abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNNO SALVATORE nato a LENTINI il 05/10/1989 avverso la sentenza del 15/07/2021 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza pronunciata ex art. 444 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990
art. 444 cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNNO SALVATORE nato a LENTINI il 05/10/1989 avverso la sentenza del 15/07/2021 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNNO SALVATORE nato a LENTINI il 05/10/1989 avverso la sentenza del 15/07/2021 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. in data 15 luglio 2021, il Tribunale di Siracusa ha applicato a Brunno Salvatore la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed C 12.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato di cui in epigrafe; che per l'annullamento di predetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'erronea applicazione della legge con riferimento alla qualificazione del fatto giuridico contestato/ in particolare censurando la mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. 309 del 1990.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto pur essendo stato lo stresso proposto avverso una sentenza di patteggiamento lamentando la errata qualificazione giuridica del fatto si osserva che ai fini della impugnabilità di una sentenza applicativa di pena concordata la erroneità della qualificazione giuridica del fatto deve emergere in termini A; manifesta evidenza essendo cioè siffatta qualificazione palesemente eterodossa rispetto alla descrizione del fatto costituente reato contenuta nel capo di imputazione; che viceversa nel caso di specie siffatta evidenza non risulta assolutamente emergere; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021 Il Consigli re etr