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Ordinanza — n. 13806/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for drug trafficking conviction citing lack of merit and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13806/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Bulla Brunilda inadmissible, ordering her to pay legal costs. The appellant argued for a retrial based on reasoning flaws and a misclassification of facts under Article 73 of the 1990 Decree. The court rejected these claims as mere criticisms of the merits and found the lower court's assessment of drug quantity sufficient to exclude the specific legal qualification invoked.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990: Appeals containing only mere criticisms of the lower court's reasoning regarding guilt or legal qualification are inadmissible as they fall outside the scope of the Court of Cassation's jurisdiction to review the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal drug trafficking merits review legal qualification Cassazione Roma procedural error costs award sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73 comma 5 D.P.R. 309 del 1990
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BULLA BRUNILDA nato a KAVAJE DURRES( ALBANIA) il 26/08/1981 avverso la sentenza del 02/11/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 31 gennaio 2018 la Corte di appello di Ancona confermava la precedente sentenza con cui il Tribunale di Ancona, il giorno 9 giugno 2015 aveva condannato Bulla Brunilda alla pena di anni 4 di reclusione ed C 20.000,00 di multa, avendola ritenuta colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta affidandolo ad i seguenti motivi di impugnazione; che con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alle statuizioni in punto di reità; che con il secondo motivo eccepiva la mancata qualificazione del fatto nell'ambito del comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. 309 del 1990.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta inammissibile in quantovargomentazioni svolte dalla ricorrente si risolvono in mere censure impingenti il merito della vicenda escluse dal sindacato di questa Corte di legittimità; che il secondo motivo è manifestamente infondato atteso che la corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha escluso l'applicabilità della fattispecie di cui all'invocato comma 5 dell'ad 73 del D.P.R. 309 del 1990 sulla scorta del dato offerto dal non trascurabile numero di dosi medie singole ricavabili dalla sostanza in possesso dell'imputata, indice affidabile della estraneità della fattispecie alla necessaria minima offensività del fatto; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere. che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021 Il nsie_r\i e