Cassation appeal dismissed for inadmissibility as appellant's conduct was aiding others, not personal drug trafficking under Art. 73 DPR 309/1990.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal was manifestly unfounded. The appellant argued the appellate court erred in finding his conduct constituted the crime of drug trafficking under Article 73 of the 1990 Decree. The court ruled that the appellant was convicted as an accomplice who facilitated others rather than personally trafficking, meaning the specific statutory elements for the cited crime were not met. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State. The decision relied on the principle that the appellant was not without fault in proposing the inadmissible appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 1 DPR 309/1990; Art. 616 c.p.p.: When an appellant is convicted as an accomplice to drug trafficking rather than as the principal offender, an appeal challenging the application of Article 73 is inadmissible if the facts do not support the specific conduct described in that article.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO DAVIDE nato a MESSINA il 12/11/1988 avverso la sentenza del 02/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 10 maggio 2021 la Corte d'appello di Roma riformava parzialmente, la precedente sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 2 novembre 2015 nei confronti di Russo Davide, in concorso con altri, riducendo in mesi 4 di reclusione ed C 800,00 di multa, la pena precedentemente inflitta di mesi 6 di reclusione ed C 1.000 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto eccependo, quale unico motivo ricorso il vizio di motivazione censurando la decisione nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la condotta di cui al reato ex art. 73, comma 1, del D.P.R. 309 del 1990.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto l'unico motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato; che il ricorso pare non tenere conto del fatto che il ricorrente è stato condannato a titolo di concorso, e non già per la personale detenzione ai fini di spaccio, per la ragione, non posta in dubbio, che indirizzava i possibili clienti verso gli spacciatori; che pertanto la condotta delittuosa a lui ascritta non corrisponde a quella descritta dall"art. 73, comma 1 del D.P.R. 309 del 1990 ma egli risponde per aver agevolato altri nella commissione di tale reato; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021 Il Consigliere estensore i