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Ordinanza — n. 13804/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13804/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13804/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARTICO GIOVANNI nato a MELITO DI PORTO SALVO il 08/12/1988 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 8 gennaio 2021 la Corte di appello di Ancona confermava la precedente sentenza con cui il Tribunale di Pesaro il giorno 20 settembre 2018 aveva condannato Spartico Giovanni, in concorso con altri, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed C 6.000,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; che con il secondo motivo eccepiva la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata sussunzione del fatto nell'ambito della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. 309 del 1990; che con il terzo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13804/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73 del D.P.R. 309 del 1990; che con il terzo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena.

Parole chiave

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sanzioni penali sanzione disciplinare pena pecuniaria sospesa sanzione sproporzionata commisurazione della pena minorile riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARTICO GIOVANNI nato a MELITO DI PORTO SALVO il 08/12/1988 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 8 gennaio 2021 la Corte di appello di Ancona confermava la precedente sentenza con cui il Tribunale di Pesaro il giorno 20 settembre 2018 aveva condannato Spartico Giovanni, in concorso con altri, alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed C 6.000,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; che con il secondo motivo eccepiva la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata sussunzione del fatto nell'ambito della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. 309 del 1990; che con il terzo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto affetto da eccessiva genericità; che tutti i motivi di impugnazione si risolvono in aspecifiche critiche al provvedimento impugnato che non concretizzano alcun puntuale argomento di censura; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre