Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded ground regarding the finding of criminal guilt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Belhaj Sarah inadmissible, ruling that her sole ground of attack was manifestly unfounded. The lower court had extensively justified the finding of guilt by noting the defendant's own admissions regarding her drug trafficking activities with her partner, which continued even after his arrest. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the ground of attack is manifestly unfounded, and the appellant is not at fault for the lack of admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELHAJ SARAH nato a MONTEROTONDO il 29/09/1979 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 14 giugno 2021 la Corte d'appello di Roma riformava parzialmente la precedente sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli il 7 gennaio 2020 nei confronti di Belhaj Sarah, riducendo in anni 4 e giorni 15 di reclusione ed C 18.500 di multa, la pena precedentemente inflitta di anni 4 e mesi 2 di reclusione ed C 20.000 di multa avendola riconosciuta colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta eccependo, quale unico motivo ricorso il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto il motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato; che la Corte territoriale ha ampiamente ed adeguatamente motivato circa la ritenuta colpevolezza dell'imputata dando rilievo alle sue stesse ammissioni riguardo l'attivo svolgimento dell'attività di spaccio in collaborazione con il convivente Panzironi anche proseguendole successivamente all'avvenuto arresto del medesimo; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021 Il onsiglierf esrzre i