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Ordinanza — n. 13798/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds and lack of procedural fault.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13798/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Puddu Fabrizio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found both the sentencing argument and the recidivism claim under Article 99 of the Penal Code to be manifestly unfounded. Since the lower court adequately motivated its decision regarding prior convictions and the appellant did not act without fault, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 99, comma 4, cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and the lower court's decision is sufficiently motivated, provided the appellant did not act without fault in failing to raise the issue.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded recidivism provision procedural fault court costs award sentencing review Cassazione decision recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUDDU FABRIZIO nato a CAGLIARI il 21/10/1989 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 15 febbraio 2021 la Corte d'appello di Cagliari confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari il 19 maggio 2020 con cui Puddu Fabrizio era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed C 2.000,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cessazione il prevenuto affidandolo ad i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla dosimetria della pena inflitta; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che entrambi i motivi di impugnazione, che possono essere trattati unitariamente stante la loro omogeneità, risultano manifestamente infondati; che la Corte territoriale, tanto per quanto attiene la quantificazione della pena tanto per quanto riguarda la ritenuta sussistenza della recidiva ex art. 99, comma 4, cod, peri., ha adeguatamente motivato la propria decisione dando rilievo ai molteplici precedenti specifici gravanti sul prevenuto; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammen