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Ordinanza — n. 13795/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded argument regarding minor offense threshold.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13795/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Guglielmo Ferrazzano's cassation appeal inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued the lower court failed to apply the minor offense provision of Article 73, paragraph 5 of D.P.R. 309/1990. The court rejected this, noting the defendant possessed more than 200 doses, which legally precluded the minor offense classification.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990: An appeal is inadmissible if the ground is manifestly unfounded, particularly when the lower court correctly identified facts exceeding the statutory threshold for minor offenses.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded ground minor offense threshold drug possession quantity procedural costs award reato grave di stupefacenti pena privativa della libertà sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5 del D.P.R. 309 del 1990
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRAZZANO GUGLIELMO nato a FOGGIA il 01/01/1971 avverso la sentenza del 07/03/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 6 giugno 2016 la Corte d'appello di Ancona, confermava la sentenza del 20 novembre 2014 con cui il Tribunale di Pesaro aveva condannato Ferrazzano Guglielmo alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed C 13.334,00 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione censurando la decisione opposta nella parte in cui la Corte territoriale non ha ritenuto applicabile la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5 del D.P.R. 309 del 1990.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato; che la Corte territoriale, ha adeguatamente chiarito, con valutazioni esenti da vizi logici o giuridici, le ragioni che hanno portato ad escludere l'invocata applicazione della fattispecie di cui al citato comma 5 del D.P.R. 309 del 1990 dando rilievo al numero delle dosi ricavabili dalla sostanza rinvenuta in possesso dell'imputato, superiore a 200, e pertanto ostativo alla applicazione della fattispecie di lieve entità; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021 Il C siglie I s nsore