Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13791/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new grounds regarding statutory aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13791/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it merely reiterated arguments already fully addressed in the appellate judgment. The appellant challenged the finding of a statutory aggravating circumstance involving three persons, claiming the lower court failed to provide specific reasoning despite his defense. The court rejected this claim, noting that the appellate decision explicitly stated the Carabinieri observed three individuals acting together, rendering the appeal manifestly unfounded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 546, comma 2 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely reiterative of grounds already decided by the lower court and lacks new elements or specific reasoning on contested facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reiterative grounds statutory aggravating circumstance lack of new elements manifestly unfounded appeal furto di lieve entità furto aggravato rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 546, comma 2 c.p.p.
Il Consigli re estensore Il Presidente Daniel e Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORABITO DOMENICO nato a BIANCAVILLA il 18/07/1992 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Domenico Morabito ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Catania il 16 aprile 2021, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Catania 1'11 febbraio 2016, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di furto consumato pluriaggravato di oggetti all'interno di una scuola (capo A) e di porto illegale di un'arma da taglio (capo B), fatti entrambi commessi 1'8 novembre 2010, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di giustizia, ha dichiarato non doversi procedere per essere l'illecito contravvenzionale estinto per prescrizione e, esclusa la sussistenza di un'aggravante quanto al delitto e valutate le generiche prevalenti sulle ulteriori aggravanti, ha rideterminato riducendola, la pena; con conferma quanto al resto.

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con cui denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 625, num. 5, cod. pen.) e difetto di motivazione: non sussisterebbe l'aggravante del numero di tre persone e la Corte territoriale non motiverebbe sul punto, nonostante censura difensiva svolta in appello.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti è meramente reiterativo di doglianza già svolta in appello e già adeguatamente affrontata e risolta: in particolare, si rinviene logica ed idonea spiegazione alle pp. 3-4 della sentenza impugnata, ove si legge che i Carabinieri hanno visto agire tre persone.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle .spese processuali e. della somma di euro tremila in fàvore della cassa delle . ammende. Così deciso il 04/11/2021. Il Consigli re estensore Il Presidente Daniel e Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa Donatella Ferranti. '*-175-E-C-370—S i TATA IN CAÌ'