Cassation appeal dismissed as inadmissible due to violation of Art. 192 CPP and lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Francesco Occhione inadmissible and ordered him to pay legal costs. The appellant argued that the lower court's decision was illogical and violated procedural rights, but the court found the appeal manifestly unfounded because it failed to specifically address the contested judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible under Article 606 of the Code of Criminal Procedure and imposed a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: An appeal alleging violation of Article 192 of the Code of Criminal Procedure is inadmissible if the non-observance of that article does not entail nullity, inapplicability, inadmissibility, or forfeiture, as the appeal must be specific to the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCCHIONE FRANCESCO nato a CATANIA il 27/06/1990 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; v
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Francesco Occhione ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Catania il 15 dicembre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Catania il 29 giugno 2015, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di furto consumato aggravato di un'automobile in sosta, fatto commesso il 2 settembre 2009, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti, alla pena di giustizia.
2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione: assume che la sentenza sarebbe manifestamente illogica, che sarebbe stato violato l'art. 192 cod. proc. pen., che mancherebbero le prove della penale responsabilità e, comunque, che dopo tanto tempo dagli accadimenti l'imputato è una persona diversa e risulterebbe vanificata la funzione rieducativa della sanzione, di rilievo costituzionale.
3. Il ricorso è manifestamente infondato poiché è strutturato in maniera vistosamente aspecifica, non confrontandosi con il testo del provvedimento impugnato. Il ricorrente trascura, inoltre, che, «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così, ex plurimis, Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-02).
4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021. Il Consiq liere estensore ( Il Presidente Dani le\C r/-\\ er-i ti—______ Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ss Donatella Fer