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Ordinanza — n. 13789/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal and factual grounds in the appeal reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13789/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Fabio Fonzino inadmissible because the appeal reasons lacked specific legal and factual arguments. The appellant argued that the lower court's decision was illogical and insufficiently motivated, but failed to cite the specific legal provisions violated or the precise facts supporting the claim. The court ruled that without these specific indications, the appeal is inadmissible under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, resulting in the dismissal of the appeal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to specify the legal grounds and factual reasons for the alleged violation, as violations of Article 192 do not carry sanctions of inadmissibility unless explicitly stated.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specific grounds Article 606 criminal procedure Article 192 criminal procedure insufficient motivation cassation appeal dismissal factual exposure requirement furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il ricorrente trascura, inoltre, che, «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 192 cod. proc. pen.
Con il primo motivo rileva criticamente che la sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogica; sarebbe stato violato l'art. 192 cod. proc. pen. 2.2.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
Art. 546, comma 2, cod. proc. pen.
Il Consigliere estensore líi Il Presidente DanieCenci Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa Donatella Ferranti.
art. 192 cod. proc. pen
Con il primo motivo rileva criticamente che la sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogica; sarebbe stato violato l'art. 192 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018
pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così, ex plurimis, Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONZINO FABIO nato a TARANTO il 31/08/1974 avverso la sentenza ,del 09/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Fabio Fonzino ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Sezione distaccata di Taranto della Corte di appello di Lecce il 9 aprile 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Taranto il 17 settembre 2019, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di tentativo di furto aggravato, fatto del 21 maggio 2017, condannandolo alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali denunzia difetto di motivazione. 2.1. Con il primo motivo rileva criticamente che la sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogica; sarebbe stato violato l'art. 192 cod. proc. pen. 2.2. Mediante il secondo motivo lamenta la mancanza e, comunque, la insufficienza ovvero la incongruità dell'apparato giustificativo della decisione.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Entrambi i motivi, infatti, sono carenti della specifica indicazione delle ragioni di diritto e persino della esposizione in fatto a sostegno delle richieste che avanza il ricorrente: ne discende la inammissibilità per vistosa aspecificità. Il ricorrente trascura, inoltre, che, «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., non è -ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così, ex plurimis, Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-02).

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. o

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021. Il Consigliere estensore líi Il Presidente DanieCenci Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa Donatella Ferranti. DEPOSITATA I