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Ordinanza — n. 13786/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13786/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13786/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Marcello Antonio Alongi ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Ancona 1'8 ottobre 2019 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno il 1° aprile 2019, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di furto consumato aggravato con oggetto beni alimentari e di igiene personale all'interno di un supermercato asportando l'etichetta con il codice a barre, fatto commesso il 19 aprile 2018, in conseguenza condannandolo, senza circostanze attenuanti e con la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13786/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato contraffazione di merci diritto del consumatore etichettatura e immissione sul mercato sorveglianza sui prezzi additivi alimentari

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALONGI MARCELLO ANTONIO nato a PALAZZO ADRIANO il 05/06/1974 avverso la sentenza del 08/10/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Marcello Antonio Alongi ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Ancona 1'8 ottobre 2019 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno il 1° aprile 2019, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di furto consumato aggravato con oggetto beni alimentari e di igiene personale all'interno di un supermercato asportando l'etichetta con il codice a barre, fatto commesso il 19 aprile 2018, in conseguenza condannandolo, senza circostanze attenuanti e con la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia.

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta vizio di motivazione, che sarebbe manifestamente illogica, contraddittoria e mancante quanto alla presenza / assenza del codice a barre sugli oggetti di cui l'imputato si sarebbe impossessato.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il motivo, infatti, è meramente riproduttivo di doglianza già affrontata e risolta, con motivazione non illogica né incongrua, da parte dei Giudici di merito.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021. Il Consiliere estensore Il Presidente Danl, e nri- Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa Do