Italian Supreme Court quashes appeal due to statute of limitations barring criminal prosecution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision declaring the appeal inadmissible, ruling that the crime had expired due to the statute of limitations. The appellant argued the lower court erred in dismissing the appeal for genericity, but the Court found the maximum prescription period had passed before the judgment. Consequently, the Court held that no further review of the appeal's merits or the lower court's reasoning was necessary because the legal basis for prosecution no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; When the maximum prescription period for a crime has expired, the Court of Cassation must annul the judgment without remittal, as the statute of limitations constitutes a cause of non-punibility that precludes any further examination of the appeal's admissibility or merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VASTA MARCELLO nato a PALERMO il 29/07/1973 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Marcello Vasta ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 16 novembre 2020 ha dichiarato inammissibile, per genericità, l'appello presentato dall'imputato nei confronti della sentenza con cui il Tribunale di Palermo il 14 marzo 2017, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di furto consumato aggravato, fatto commesso il 20 dicembre 2010, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.
2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con il quale denuncia violazione di legge e difetto di motivazione, sostenendo la ammissibilità dell'impugnazione di merito e la conseguente illegittimità della sentenza impugnata.
3. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo. Il ricorso in esame, infatti, non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione: ciò con particolare riferimento al tema della strutturazione dell'atto di appello e del vaglio operato nel caso di specie dalla Corte territoriale, che sembra non avere tenuto conto del principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite, secondo cui «In tema di impugnazioni, il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi» (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Pertanto sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata. Risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generàe, in quanto l'inevitabile rinvio al giudicé di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr.
Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez.
U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.
4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 04/11/2021. Il Consig ere estensore Il Presidente Dani Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Cons