Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific critical analysis of the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by El Hajji Mustapha inadmissible and ordered him to pay costs and a fine. The appellant argued that the appellate court's decision was illogical for failing to specify whether two or one pair of glasses was stolen. The court rejected this claim, ruling that the appeal lacked the necessary specific critical analysis required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 546, comma 2 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is not based on a specific and critical analysis of the lower court's reasoning, rendering the complaint generic and unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HADI MUSTAPHA - C.U.I. 0337DPB nato il 15/02/1988 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. El Hajji Mustapha ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Venezia 1'11 gennaio 2021, in parziale riforma della decisione, appellata dal P.G. e dall'imputato, con la quale il Tribunale di Vicenza il 19 maggio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di furto consumato aggravato, fatto commesso 1'11 luglio 2019, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti, alla pena di giustizia, esclusa un'aggravante, ha rideterminato, riducendola, la pena, con conferma nel resto.
2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con cui lamenta vizio di motivazione, in quanto la sentenza sarebbe illogica, non spiegando se oggetto del furto siano due paia di occhiali ovvero un solo paio di occhiali.
3. Il ricorso è manifestamente infondato: l'impugnazione, infatti, non essendo scandita dalla necessaria e puntuale analisi critica, risulta aspecifica.
4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021. Il Consi tensore Il Presidente Dani e nci Francesco Maria Cìampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa Donatella Ferr DEPOSITATA IN CANC.F!IERIA