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Ordinanza — n. 13781/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest lack of grounds regarding sentencing proportionality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13781/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Zahir Mohamed inadmissible and ordered him to pay legal costs and a fine. The appellant argued that generic mitigating circumstances did not outweigh aggravating factors in his theft conviction, but the court found the complaint vague and unsupported by the record. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the lower court's sentencing decision was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 546, comma 2 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and lacks grounds, without requiring proof of fault in the determination of inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded appeal sentencing proportionality review generic mitigating circumstances aggravating factors theft legal costs and fine procedural penalty aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod.
Art. 546, comma 2 cod. proc. pen.
Il Consig i e estensore Il Presidente DaniletCìti Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod.
Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen„ assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen„ assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAHIR MOHAMED nato il 18/09/1992 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Zahir Mohamed ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Brescia l'8 settembre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Bergamo il 25 febbraio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di furto consumato aggravato, commesso il 12 agosto 2017, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante ritenuta sussistente, alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui lamenta ingiustizia ed illegittimità del trattamento sanzionatorio, sotto il profilo della mancata prevalenza, anziché mera equivalenza, delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti.

3. Il ricorso è manifestamente infondato: esso, infatti, si limita a censurare, peraltro in termini assai vaghi, in trattamento sanzionatorio che risulta essere adeguatamente motivato (cfr. p. 4 della sentenza impugnata).

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen„ assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021. Il Consig i e estensore Il Presidente DaniletCìti Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa Donatella Ferr DEPOSITATA IN CAb!, EPIA