Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite recidiva grounds in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to specifically contest the recidiva aggravating circumstance during the appeal phase. Although the appellant argued the penalty increase was unjustified, the court found no prior objection to this specific legal ground in the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the ground of law cited was not previously raised and specifically contested in the appeal judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO FRANCESCO nato a BRINDISI il 08/01/1973 avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Francesco Greco ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Lecce il 10 febbraio 2021, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Brindisi il 3 agosto 2020, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di furto consumato pluriaggravato, commesso il 10 agosto 2020, condannandolo, con le attenuanti generiche stimate equivalenti a tutte le aggravanti, alla pena di giustizia, esclusa la sussistenza di un'aggravante e confermato il giudizio di equivalenza tra le attenuanti e l'aggravante residua, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto.
2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (art. 99 cod. pen) e difetto di motivazione: in particolare, non sarebbe giustificato l'aumento operato per la recidiva.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti, con l'appello l'imputato si limitava a contestare il trattamento sanzionatorio, senza specificare alcunchè quanto alla recidiva, sicchè si è in presenza di una denunzia di violazione di legge non previamente censurata con l'impugnazione di merito. Al riguardo, il ricorso non si confronta con quanto si legge all'ultima pagina della sentenza impugnata.
4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021. Il Consiglie estensore Il Presidente Daniely Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa Donatella Ferranti.