Italian court dismisses appeal for theft conviction due to inadmissible procedural violation argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Filippo Russotto's appeal against his theft conviction inadmissible. The appellant argued that the lower court violated procedural rules, but the court rejected this claim as the alleged violation did not trigger statutory nullity or inadmissibility. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: A violation of Art. 192 cod. proc. pen. is inadmissible as a ground for cassation because it does not result in nullity, inadmissibility, or other statutory sanctions.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSOTTO FILIPPO nato a AGRIGENTO il 19/02/1974 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Filippo Russotto ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 24 novembre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Agrigento il 19 giugno 2017, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di furto pluriaggravato consumato di energia elettrica, fatto commesso il 9 giugno 2015, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena stimata di giustizia.
2. Il ricorrente si affida ad un unico complessivo motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione, che sarebbe manifestamente illogica ed in contrasto con l'art. 192 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché è strutturato in maniera estremamente generica, è aspecifico ed è privo del necessario approccio critico. Né si può utilmente invocarsi la pretesa violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in quanto «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-02).
4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021.Il Consig re estensore Il Presidente Dan CI Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa Donatella Fer anti.