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Ordinanza — n. 13771/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation against sentencing balance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13771/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it failed to specifically address the court's reasoning regarding the balance of mitigating and aggravating circumstances. The appellant merely contested the overall punishment without engaging with the detailed motivation found on the final page of the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded under procedural rules requiring precise confrontation with the contested arguments.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 546, comma 2 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it does not specifically confront the court's motivation on the key issues, such as the balance of circumstances, rendering the complaint manifestly unfounded.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific argumentation balance of circumstances mitigating and aggravating factors manifestly unfounded appeal risarcimento per atto illecito caso grave recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
Art. 546, comma 2 cod. proc. pen.
Il Presidente Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nefla misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASELLA GIOVANNI nato a PALERMO il 08/02/1963 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giovanni Casella ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 10 novembre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Palermo il 15 gennaio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di furto consumato aggravato di corrente elettrica, fatto accertato 1'11 febbraio 2014, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena stimata di giustizia.

2. Il ricorrente si affida a due motivi con cui denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione:

a) in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata e ritenuta sussistente;

b) in relazione all'esito del giudizio di bilanciamento con esito di equivalenza anziché, come auspicato, di prevalenza delle attenuanti generiche su quelle di segno contrario.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché si limita a contestare il complessivo trattamento punitivo benché sorretto da motivazione che risulta sufficiente, non illogica e non incongrua, senza puntualmente confrontarsi con la motivazione che si rinviene all'ultima pagina della sentenza impugnata.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nefla misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021. Il Presidente Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firm... o, per impedimento del Presidente, dal Consigl