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Ordinanza — n. 13769/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13769/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13769/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Giovanni Allegretta ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Genova il 12 gennaio 2021, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Savona il 19 febbraio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di furto consumato pluriaggravato, fatto commesso il 22 ottobre 2015; in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena, con conferma quanto al resto.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13769/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n..186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie furto di lieve entità sanzione penale alleggerimento della pena licenziamento per furto pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEGRETTA GIOVANNI nato a MOLFETTA il 10/12/1964 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giovanni Allegretta ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Genova il 12 gennaio 2021, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Savona il 19 febbraio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di furto consumato pluriaggravato, fatto commesso il 22 ottobre 2015; in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena, con conferma quanto al resto.

2. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. 2.1.Con il primo motivo lamenta la illogicità della condanna dell'imputato per la sottrazione di denaro rispetto all'assoluzione che è stata pronunziata, invece, per il furto dei "gratta e vinci", fatti entrambi collocati temporalmente e spazialmente all'interno della medesima tabaccheria. 2.2. Mediante l'ulteriore motivo censura la omessa applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché è meramente reiterativo di assunto che ha già trovato adeguata confutazione da parte dei Giudici di merito nella sentenza impugnata, con la quale il ricorrente, in realtà, omette il doveroso confronto critico, così risultando aspecifico.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n..186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trémila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021. Il Consi • re estensore Il Presidente Dan I ci — Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente,