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Ordinanza — n. 13768/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against criminal conviction for theft and surveillance violation due to manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13768/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared Filippo Genova's appeal against his criminal conviction for aggravated attempted theft and violation of special surveillance inadmissible. The appellant argued that the sentence was excessively severe and lacked justification, but the court found his claims manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and Genova was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, as the court's reasoning is sufficient, logical, and not incongruous with the facts.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal excessive sentence argument lack of motivation defense criminal conviction appeal inadmissible appeal procedure revisione della sentenza penale adeguamento della pena indennizzo per detenzione ingiustificata

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Il ricorrente si affida ad un unico complessivo motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e difetto di motivazione in relazione alla sanzione che sarebbe eccessivamente severa e comunque non adeguatamente giustificata.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.
Art. 546, comma 2, cod. proc. pen.
Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod.
art. 133 cod. pen
Il ricorrente si affida ad un unico complessivo motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e difetto di motivazione in relazione alla sanzione che sarebbe eccessivamente severa e comunque non adeguatamente giustificata.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENOVA FILIPPO nato a CALTAGIRONE il 24/04/1980 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Filippo Genova ricorre, tramite Difensore di ufficio, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 12 marzo 2021, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Milano il 27 maggio 2020, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di tentativo di furto aggravato (capi B e C, rispettivamente il 26 maggio ed il 24 giugno 2018) e di violazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (capo A, dal 7 giugno al 24 giugno 2018), in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena, con conferma quanto al resto.

2. Il ricorrente si affida ad un unico complessivo motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e difetto di motivazione in relazione alla sanzione che sarebbe eccessivamente severa e comunque non adeguatamente giustificata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché si limita a contestare il, peraltro mite, trattamento punitivo benchè sorretto da motivazione che risulta sufficiente, non illogica e non incongrua.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021. Il Consigl. r estensore Il Presidente Danie en . Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. 'pen. il provvedimento viene firmato per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa D