Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds and failure to challenge prior court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Ornella Battinelli inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Battinelli argued that the lower courts incorrectly applied aggravating circumstances to a theft charge, claiming the crime should be reclassified as simple theft and thus invalid without a valid complaint. The court rejected this as a mere repetition of arguments already refuted by the appellate court, finding no new grounds to justify reopening the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 546, comma 2 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already refuted by the court of last resort without presenting new grounds or a specific challenge to the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTINELLI ORNELLA nato a TORRE DEL GRECO il 03/12/1974 avverso la sentenza del 23/01/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ornella Battinelli ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Ancona il 23 gennaio 2017 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Ancona il 23 gennaio 2015, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputata responsabile del reato di furto consumato pluriaggravato, fatto commesso sino al mese di agosto 2009, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.
2. La ricorrente si affida ad un unico complessivo motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione: non esisterebbe nel caso di specie l'aggravante del mezzo fraudolento né quella della violenza sulle cose, sicché il reato sarebbe da riqualificarsi come furto semplice e, conseguentemente, risulterebbe improcedibile per difetto di valida querela.
3. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché è meramente reiterativo di assunto che ha già trovato adeguata confutazione da parte dei Giudici di merito nella sentenza impugnata (v. penultima pagina), con la quale la ricorrente, in realtà, omette il doveroso confronto critico.
4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021. Il Consi . re estensore il._ Il Presidente Dan. I CAO____— Francesco Maria Ciannpi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.s Donatella Fer ti IN CANCFt ;_r