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Ordinanza — n. 13763/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of nullity sanction and statute of limitations bar.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13763/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed the appellate court's acquittal of two doctors for negligent injuries against a patient. The court found the appeal inadmissible because the alleged procedural violation under Article 192 of the Code of Criminal Procedure does not carry a sanction of nullity, and the crime was already prescribed by December 2020. Consequently, even if the appeal were valid, it could not alter the final judgment due to the expiration of the limitation period.

Regesto Legislator

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Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.; Art. 546 cod. proc. pen. The appeal is inadmissible if the alleged procedural violation lacks a statutory sanction of nullity, and the case is barred by the statute of limitations.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural nullity statute of limitations negligent injury public prosecutor appeal inidoneità medica nonostante le contrarie riserve mediche perizie mediche superate

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
Né appare utilmente invocabile la denunciata violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in quanto «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art.
Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 546, comma 2, cod. proc. pen.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dan Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ss onate
artt. 590 cod. pen
Sciglitano, affidandosi ad un unico motivo con cui denunzia promiscuamente violazione degli artt. 590 cod. pen.
art. 192 cod. proc. pen
Né appare utilmente invocabile la denunciata violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in quanto «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018
pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (v., tra le altre, Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MESSINAnel procedimento a carico di: SCIGLITANO PIETRO nato a SEMINARA il 23/08/1962 avverso la sentenza del 15/05/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore Generale della Corte di appello di Messina ricorre per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello il 15 maggio 2020, in riforma integrale di quella con cui il Tribunale di Messina il 27 febbraio 2017, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto Pietro Sciglitano e Cristina Damiano, in veste, rispettivamente, di medico dì guardia interdivisionale e di medico specializzando in discipline chirurgiche, responsabili del reato di lesioni colpose nei confronti di Rosaria Pirajno, fatto commesso in epoca anteriore e prossima al 13 gennaio 2013, in conseguenza condannandoli alla pena stimata di giustizia, ha assolto entrambi gli imputati, per non avere commesso il fatto.

2. Il ricorrente, richiamato il fatto storico, consistito nella somministrazione ad una paziente di un farmaco cui la stessa era allergica (predimesone), con conseguente causazione di lesioni alla stessa, impugna solo l'assoluzione del dr. Sciglitano, affidandosi ad un unico motivo con cui denunzia promiscuamente violazione degli artt. 590 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., contraddittorietà ed illogicità della motivazione ed erronea valutazione di prove, sia documentali e che testimoniali, di tipo decisivo acquisite, prove che sarebbero state travisate nella portata dimostrativa della responsabilità dell'imputato.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché, al di là dell'apparente richiamo al vizio di violazione di legge, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo il Requirente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici dì merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, una ricostruzione ed una valutazione alternative stimate soggettivamente preferibili. Né appare utilmente invocabile la denunciata violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in quanto «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 6Ò6, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (v., tra le altre, Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191- 02). In ogni caso, emerge la mancanza di interesse all'accoglimento del ricorso, poiché, essendo il reato contestato prescritto il 3 dicembre 2020 (fatto del 13. gennaio 2013 + sette anni e sei mesi = 13 luglio 2020 + 77 giorni di sospensione + ulteriori 66 giorni di sospensione di cui alla p. 2 della sentenza = 3 dicembre 2020), l'eventuale riconoscimento della fondatezza dell'impugnazione non potrebbe determinare l'annullamento della sentenza.

4. Discenda la statuizione in dispositivo. Nulla per le spese, attesa la natura di parte pubblica del ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 04/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Dan Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ss onate